Stangata a Mexes: squalificato per 4 giornate. Con l'Udinese a porte chiuse ma il Milan ricorre

Stangata a Mexes: squalificato per 4 giornate. Con l'Udinese a porte chiuse ma il Milan ricorreMilanNews.it
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lunedì 7 ottobre 2013, 18:13Primo Piano
di Pietro Mazzara

18.23 - Il Giudice Sportivo ha stabilito che l’AC Milan dovrà disputare la prossima gara casalinga a porte chiuse. Il provvedimento, che è privo di giustificazione, sarà oggetto di ricorso.

- Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore Federale rituale segnalazione ex art. 35 comma 1.3 (a mezzo fax pervenuto alle ore 12.56 odierne) in merito al comportamento tenuto, al  4° minuto del secondo tempo, dal calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Giorgio Chiellini (Soc. Juventus); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky – Infront) di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate il calciatore rosso-nero,  nella propria area di rigore particolarmente affollata per l’esecuzione di un calcio d’angolo,  con un repentino movimento in avanti del braccio destro, colpiva da tergo con un pugno all’altezza del collo il calciatore bianco-nero, che cadeva dolorante al suolo.

L’azione proseguiva senza che l’Arbitro adottasse alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo ufficio con mail pervenuta alle ore 15,18 odierne, l’episodio non era stato notato ne dal Direttore di gara ne dai suoi Collaboratori.

Il Mexes veniva successivamente espulso per doppia ammonizione.

Ritiene questo giudice che il riprovevole gesto compiuto dal Mexes, del tutto avulso  dal contesto agonistico per  la distanza dal pallone a cui entrambi i protagonisti si trovavano, integri per l’evidente volontarietà, l’energia impressa e la delicatezza della zona (collo) attinta dal colpo, gli estremi della “condotta violenta”  sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera d) CGS, connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.  

Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità del segnalato comportamento  che appare equo quantificare nei termini precisati nel dispositivo.

P.Q.M.

delibera di sanzionare il  calciatore Philippe Mexes (Soc. Milan):

con la squalifica di tre giornate effettive di gara per condotta violenta in relazione alla segnalazione del Procuratore federale;

con la squalifica di una giornata effettiva di gara consequenziale all’espulsione per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. 

Inoltre:

Obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed ammenda di € 50.000,00: alla Soc. MILAN per avere alcune centinaia di suoi sostenitori, alcuni minuti prima dell’inizio della gara, al 6° ed al 43° del  secondo tempo,  intonato un insultante coro espressivo di discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori di altra società; seconda violazione (confronta C.U. 47 del 23 settembre 2013); sanzione minima ex art. 11, n. 3 e 18, comma 1, lettera d); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.