Giudice Sportivo, due giornate a Gasperini: non ci sarà contro Roma e Milan

Giudice Sportivo, due giornate a Gasperini: non ci sarà contro Roma e MilanMilanNews.it
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martedì 26 novembre 2024, 17:19News
di Enrico Ferrazzi
fonte tuttomercatoweb.com

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 13^ giornata di Serie A. Il tecnico dell'AtalantaGian Piero Gasperini, è stato squalificato per due giornate (con ulteriore ammenda di 10mila euro) dopo l'espulsione rimediata nel corso della gara contro contro il Parma. Questa la motivazione del Giudice Sportivo: "per avere, al 10° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente al Quarto Ufficiale epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di giuoco". Gasperini salterà dunque le prossime due gare, che vedranno l'Atalanta impegnata contro la Roma all'Olimpico e contro il Milan a Bergamo.

Per quanto riguarda i calciatori, un turno di stop per: Dossena (Cagliari, con ammenda di 5mila euro), Pobega (Bologna), Bijol (Udinese), Izzo (Monza), Pisilli (Roma).

Le ammende alle società:

- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due piccoli oggetti in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di
giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.