Cessione San Siro a Milan e Inter: la clausola di earn out

Cessione San Siro a Milan e Inter: la clausola di earn outMilanNews.it
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Oggi alle 20:50News
di Enrico Ferrazzi

In merito alla compravendita di San Siro e della aree limitrofe a Milan e Inter, ecco i dettagli sulla clausola di earn out: 

"Clausola di earn out: qualora la parte Acquirente, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di compravendita e per un periodo non superiore a cinque (5) anni, assuma nei confronti di terzi (non soggetti al controllo (diretto o indiretto) di una o di entrambe le Società) impegni alla vendita dello Stralcio Polivalente, con sottoscrizione di un contratto definitivo o di un preliminare senza apposizione di condizioni sospensive, ad un prezzo di vendita superiore a un prezzo soglia, calcolato sulla base della metodologia contenuta nell’allegata Relazione delle Università Bocconi e Politecnico, la parte Acquirente dovrà versare al Comune una percentuale decrescente nel tempo (dal 50% al 15%) della parte di prezzo eccedente il prezzo soglia e, in particolare:
- il 50% se il trasferimento avviene tra la data di sottoscrizione del contratto ed i successivi diciotto (18) mesi;
- il 32%, con automatica riduzione di un punto percentuale alla scadenza di ogni mese, se il trasferimento avviene nel periodo compreso tra il diciannovesimo (19°) ed il trentaseiesimo (36°) mese successivi alla data di sottoscrizione del contratto, fino al raggiungimento del 15% al trentaseiesimo (36°) mese; 
- il 15% se il trasferimento avviene nel periodo compreso tra il trentasettesimo (37°) ed il sessantesimo (60°) mese successivi alla data di sottoscrizione del contratto.

La clausola dell’earn out non opera nel solo caso in cui il contratto preliminare sia subordinato all’avveramento di condizioni sospensive correlate al completamento dei lavori del nuovo Stadio e/o al completamento della parziale demolizione dello stadio Meazza e/o all’approvazione del Piano Attuativo dello Stralcio Polivalente e/o all’ottenimento dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione dei volumi privati, che si verifichino dopo i cinque (5) anni dalla stipula del contratto di compravendita. 

L’Integrazione Prezzo è dovuta in ogni caso qualora, entro il termine dei cinque (5) anni, l’effetto del trasferimento delle aree dello Stralcio Funzionale 2 in favore di terzi non soggetti al controllo (diretto o indiretto) di una o di entrambe le Società sia ottenuto indirettamente, anche tramite operazioni societarie o altri negozi di qualsivoglia natura".