Compravendita San Siro: ecco gli obblighi di Milan e Inter

Ecco altri dettagli della compravendita di San Siro e della aree limitrofe:
"Condizione risolutiva - il contratto di vendita si scioglie (in coerenza con l’art. 4. comma 13, della Legge Stadi) qualora non sussistano i presupposti di legge per l’avvio dei lavori, nei termini indicati:
(a) entro 12 mesi dalla presentazione del PFTE relativo al Tunnel Patroclo, al nuovo stadio e alla parziale demolizione del Meazza (a1) l’approvazione definitiva del predetto PFTE; (a2) decorrenza di 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di approvazione del PFTE senza che siano pendenti contestazioni sollevate da terzi di fronte all’autorità giudiziaria, non risolte in via definitiva avverso la deliberazione di approvazione della proposta di vendita; (a3) rilascio di pareri o atti che impediscano la parziale demolizione del Meazza e/o che impongano prescrizioni ulteriori o diverse da quelle indicate nel parere rilasciato dalla Sovrintendenza nell’ambito della Conferenza di Servizi preliminare, che comportino un aggravio economico complessivamente pari o superiore a € 5.000.000,00;
(b) entro 12 mesi successivi al verificarsi dell’ultima delle circostanze previste alla precedente lett.a), (b1) introduzione di modifiche al Piano di governo del Territorio che abbiano impatto negativo sulla realizzabilità degli interventi; (b2) la sottoscrizione della convenzione attuativa per lo sviluppo del nuovo stadio. La condizione posta nell’ interesse della Parte Acquirente, potrà essere rinunciata unilateralmente dalla stessa; i termini della condizione sono prorogabili dalla Parte Acquirente e, in determinati casi, anche dal Comune.
Effetti della condizione risolutiva: in caso di avveramento della condizione risolutiva il contratto di vendita cessa, a quella data, di produrre effetti e la Parte Acquirente dovrà riconsegnare i beni al Comune dietro restituzione del corrispettivo versato a tale data.
In coerenza con le previsioni dell’art. 4. comma 13, della Legge Stadi, “qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Società o all’Associazione sportiva (o Parte Acquirente), i lavori non possano essere avviati […]” entro i Termini della Condizione, come eventualmente prorogati, la parte acquirente: (i) avrà diritto alla restituzione del versato, “richiedendo il rimborso delle spese documentate” fino a un massimo di € 20.000.000 e dovrà procedere alla riconsegna della GFU; (ii) non corrisponderà al Comune alcun importo per il godimento dello Stadio Meazza (parametrato sull’attuale convenzione d’uso) per i primi due anni.
Qualora la condizione si verifichi per fatti imputabili alla Parte Acquirente, la stessa: (i) previo rimborso del corrispettivo versato, al netto dell’importo che le società avrebbero dovuto corrispondere al Comune per il godimento dello Stadio Meazza, dovrà procedere alla restituzione della GFU; (ii) non avrà diritto ad alcun rimborso spese; (iii) dovrà corrispondere al Comune una penale di € 20.000.000.
Con decorrenza dalla data di alienazione del diritto di proprietà della GFU San Siro, la Concessione in essere per l’utilizzo dell’attuale Stadio Meazza cesserà di produrre effetti e la Parte Acquirente sottoscriverà con le “squadre” Inter e Milan uno o due contratti di locazione per regolare l’uso dello stadio, con i medesimi contenuti della vigente Concessione e, tra l’altro, con un canone non inferiore a quello attualmente pagato al Comune, diviso tra corrispettivo “ordinario”, corrispettivo “a scomputo” e il corrispettivo “per innovazioni” , con accollo da parte del conduttore delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché con l’utilizzo per manifestazioni sportive, attività culturali e ricreative, commerciali, convegnistiche, concerti e spettacoli e per tutti gli altri usi previsti dalla vigente Concessione.
Pertanto, in ogni caso in cui si avveri la condizione risolutiva, il/i contratto/i di locazione tra la parte Acquirente e le Società sarà/saranno automaticamente prorogato/i fino allo scadere del quinto (5°) anno successivo al Termine della Condizione (come eventualmente prorogato) e senza diritto di recesso per il conduttore.
Inoltre, le parti, qualora intervengano indagini o procedimenti penali che impediscano l’inizio dei lavori nei tempi concordati e conseguentemente mettano in discussione la bancabilità del progetto si impegnano, (i) di incontrarsi per valutare la soluzione, (ii) cercare di salvaguardare l’efficacia del contratto, (iii) valutare la possibilità di addivenire alla risoluzione del contratto. Ove le indagini o il procedimento penale che impediscano la bancabilità del progetto e quindi l’avvio dei lavori si aprano nei primi 9 mesi dalla stipula del contratto di vendita, ciascuna parte potrà recedere dal contratto entro i successivi 30 giorni con restituzione della GFU a fronte del solo rimborso del corrispettivo versato. Resta ferma in tal caso l’indennità per l’utilizzo dello Stadio Meazza e la locazione dello stesso per i successivi 5 anni.
Obblighi delle Società - le Società, con la sottoscrizione del contratto, assumono, tra gli altri, i seguenti impegni:
- supportare l’adempimento degli obblighi previsti in capo alla Parte Acquirente, ad esclusione degli obblighi di pagamento del prezzo, in quanto garantiti dalla fideiussione prevista al paragrafo 4;
per un periodo di 15 (quindici) anni dall’atto di vendita,
- mantenere il controllo sulla Parte Acquirente;
- includere nello Statuto di Parte Acquirente una previsione che impedisca di diventarne soci a soggetti privi dei requisiti di onorabilità ovvero a soggetti che determinino la perdita del requisito del controllo;
- per un periodo di 15 (quindici) anni dalla messa in esercizio del nuovo stadio, far giocare presso il nuovo stadio le partite “casalinghe” delle/a proprie/a prime/a squadre/a di calcio.
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